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MODERNIZZAZIONE. Centri di assistenza agricola (Caa), tempi lunghi per la riforma
Slitta l’adeguamento dei requisiti
Entro maggio di quest’anno doveva scattare la riforma dei Caa (Centri autorizzati di assistenza agricola) varata nel 2008. Ma i tempi si allungano ancora. Le novità introdotte dal decreto del ministero delle Politiche agricole pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 7 maggio 2008 avevano già subito uno slittamento fino a maggio 2010, ma il ministro Zaia, prima di lasciare il ministero per assumere la presidenza del Veneto, con un decreto del 15 aprile ha prorogato di un altro anno l’entrata in vigore della riforma. E così i nuovi Caa possono ancora attendere anche se il ministro Galan potrebbe decidere di bloccare il decreto tanto più che la decisione di allungare i tempi della modernizzazione dei Caa è stata assunta unilateralmente dal Mipaaf senza concordarla con la Conferenza Stato-Regioni che aveva invece approvato il decreto, d’intesa con il ministero.
Si tratta di una riforma che riscrive l’identikit dei Centri prevedendo un adeguamento dei requisiti delle strutture e un ampliamento dei servizi prestati.
Oltre alle attività svolte sulla base alle specifiche convenzioni con gli Organismi pagatori i Caa possono essere chiamati a fornire ulteriori servizi in convenzione con le regioni, le province autonome e altri soggetti pubblici.
La norma fissa anche requisiti minimi di garanzia. Innanzitutto lo statuto delle società deve prevedere oggetto sociale e svolgimento delle attività e in ogni caso le altre attività indicate devono comunque essere compatibii con il ruolo dei Caa.
Il capitale sociale non può essere inferiore a 51.646 euro e deve essere interamente versato. I Caa si devono garantire per eventuali danni provocati e quindi sono obbligati a stipulare una polizza con un massimale di rischio coperto pari a 2.065.827,6 euro che deve rispettare lo schema tipo definito dall’Agea.
La vera novità introdotta riguarda però i requisiti richiesti per ottenere l’autorizzazione. I Caa devono dimostrare infatti di avere «idonea capacità operativa» e strutture adeguate. Tra le altre cose devono garantire sistemi informatici e devono disporre anche di locali adibiti esclusivamente allo svolgimento delle attività specifiche dei Caa o delle funzioni fiscali dei Caf. Scatta anche l’obbligo di tenere aperti i locali per almeno 5 ore al giorno e per almeno due giorni a settimana. Deve essere assicurata la professionalità gestionale con la nomina di un responsabile tecnico laureato in agraria o in scienze economiche o ancora titolare di un diploma di perito agrario o agrotecnico.
Un altro requisito fondamentale per chi chiede l’autorizzazione è di prevedere la certificazione del bilancio annuale da parte di società di revisione abilitate.
Il controllo del rispetto dei nuovi requisiti è affidato alle regioni e province nel cui ambito territoriale ricade l’operatività dei Caa. Le regioni effettuano i controlli sulla base di verifiche a campione nell’ambito di un piano annuale.
La nuova normativa prevede anche che i Caa possano avvalersi di società di servizi il cui capitale deve essere interamente posseduto dalle organizzazioni che hanno costituito il Caa e in ogni caso anche tali società devono essere in regola con i requisiti indicati dal decreto.
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